Art. 5.
(Sanatorie).

      1. I detentori di armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto l8 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla medesima data, sempre che la denuncia

 

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avvenga prima dell'accertamento del reato.
      2. Non sono, altresì, punibili coloro che, entro il termine di cui al comma 1 e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni.